I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti, come si evince dai punti B.5 e C.2 del D.M. 11/03/88 ed anche dal comma A.3 della Circ. LL.PP. 24/9/1988 n. 30483 (istruzioni applicative) in una relazione geologica e geotecnica, parte integrante degli atti progettuali.
Il geologo redige una relazione che illustra le indagini sui terreni e sulle rocce, finalizzata a ricostruire il modello reale del terreno, al fine di supportare il Progettista delle strutture nelle scelte progettuali.